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Inquinamento atmosferico

ATTENZIONE L' ENTRATA IN VIGORE DEL DPR N.59/2013 HA MODIFICATO LA PROCEDURA DI RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA INTRODUCENDO L'AUA

COS'È L'AUA. L'Autorizzazione Unica Ambientale è il provvedimento rilasciato su istanza di parte che incorpora in un unico atto diverse autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di settore (D.lgs 152/2006, L. 447/1995 e Dlgs 99/1992). 

Il Dpr 13 marzo 2013, n. 59 individua un nucleo base di sette autorizzazioni/comunicazioni che possono essere assorbite dall'AUA:

A) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

B) comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;

C) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

D) autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

E) comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

F) autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;

G) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

CHI LA PUÒ CHIEDERE. Devono presentare richiesta di AUA i titolari delle piccole e medie imprese come definite dal Dm 18 aprile 2005 e i titolari degli impianti non soggetti alla disciplina dell'AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale).

A CHI SI CHIEDE. La domanda di A.U.A. va presentata allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) competente territorialmente tramite PEC (posta elettronica certificata). Lo SUAP dovrà trasmettere la domanda di AUA alla Provincia , che è l’autorità competente, e ai soggetti istituzionali che intervengono  nei procedimenti sostituiti dalla stessa

QUANDO CHIEDERLA. La domanda di AUA deve essere inoltrata per il rilascio, il rinnovo o l'aggiornamento di uno o più dei 7 titoli abilitativi elencati nell'articolo 3 del regolamento (Dpr 13 marzo 2013, n. 59) e soprariportati. La richiesta deve avvenire in occasione della scadenza del primo titolo abilitativo da essa sostituito.

Nel caso in cui si tratti di attività soggette solo a comunicazione (lettere A, B, D, E, G), non è necessario presentare la richiesta di autorizzazione AUA, ma soltanto la comunicazione mediante i modelli relativi ad ogni specifica materia, ferma restando la presentazione al SUAP informaticamente e firmati digitalmente.

QUANDO NON SI PUÒ CHIEDERLA. Se il progetto è sottoposto a valutazione di impatto ambientale (VIA) e le leggi statali o regionali stabiliscono che la Via sostituisce tutti gli atti di assenso di tipo ambientale, l'AUA non può essere richiesta.
In ogni caso l'AUA deve essere richiesta dopo l'espletamento della pratica VIA.
In caso sia necessario sottoporre il progetto a "verifica di assoggettabilità" a VIA, la domanda AUA va presentata dopo la conclusione di tale verifica con esito negativo.

IL MODELLO. Con un decreto ministeriale sarà approvato un modello-tipo per la richiesta dell'AUA.
Nelle more la domanda di AUA dovrà essere presentata compilando una istanza con marca da bollo, corredata  da tutti i documenti, richiesti dalle norme di settore in relazione ai vari provvedimenti che si intendono ricmprendere nella richiesta, a tal proposito si veda la modulistica  settoriale già predisposta.

TEMPI E COSTI. Se l'AUA sostituisce atti ambientali per i quali la conclusione del procedimento è inferiore o pari a 90 giorni, l'Autorità competente (Provincia) adotta il provvedimento finale entro 90 giorni e lo trasmette al SUAP che rilascia il titolo. Resta ferma la possibilità di indire la conferenza dei servizi.
Se l'AUA sostituisce titoli abilitativi ambientali per i quali la conclusione del procedimento è superiore a 90 giorni, il SUAP indice entro 30 giorni la conferenza dei servizi.
L'Autorità competente (Provincia) adotta l'AUA entro 120 giorni dal ricevimento della domanda o 150 giorni in caso di necessarie integrazioni.

Ai fini del rilascio dell’AUA, il soggetto richiedente è tenuto, in sede di presentazione dell’istanza, al versamento delle spese istruttorie e diritti complessivamente previsti, nelle misure già stabilite dalle disposizioni vigenti, per ciascun titolo abilitante sostituito dall’AUA.

La marca da bollo è unica, va apposta solo sul modello unico d'istanza.

DURATA E RINNOVO. L'AUA ha una durata di 15 anni decorrenti dal rilascio. Il rinnovo deve essere chiesto almeno 6 mesi prima della scadenza.

 

 

MODULISTICA RELATIVA ALLA PARTE EMISSIONI IN ATMOSFERA

in aggiornamento