INFORMAZIONI PROCEDIMENTO FINALIZZATO AL RILASCIO DELL’AUA
Normative di riferimento: D.Lgs. n.152/2006 ss.mm.ii.; DPR
59 del 13/03/2013; Circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare prot. n. 49801/GAB del 07/11/2013; DPCM 08/05/2015.
L’art. 1 del DPR 59/2013
stabilisce i criteri per l’assoggettamento di un’impresa o di un impianto al
procedimento di AUA.
In particolare, come chiarito dal
Ministero dell’Ambiente con la Circolare esplicativa prot. 49801/GAB del 7.11.2013,
l’AUA si applica a tutte le imprese i cui impianti non sono soggetti all’Autorizzazione
integrata ambientale (AIA), indipendentemente dalla loro dimensione (piccole,
medie o grandi) e che hanno la necessità di dotarsi di almeno uno dei titoli
autorizzativi di cui all’articolo 3, comma 1, del DPR.
Inoltre, l’AUA non si applica:
-
ai progetti sottoposti a VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) di competenza statale (lì dove il provvedimento finale comprenda e sostituisca tutti gli altri atti di assenso, comunque denominati, in materia ambientale incluse nell’AUA) o sottoposti al rilascio del PAUR (Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006);
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nel caso in cui l’impianto sia soggetto a verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 152/2006. In tal caso l’AUA può essere richiesta solo dopo che l’ente competente a tale verifica abbia valutato di non assoggettare alla VIA o al PAUR i relativi progetti;
-
agli impianti la cui autorizzazione sia regolamentata da un procedimento che si caratterizza per specialità ed unicità ossia che comprenda al proprio interno tutti gli atti autorizzatori o abilitativi per l’autorizzazione e l’esercizio dell’impianto, come i seguenti:
-
Procedimento autorizzativo unico per gli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti di cui all'articolo 208 del D.Lgs. 152/2006;
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Procedimento di autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di cui all'articolo 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, nonché impianti cogenerativi ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 115/2008;
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Autorizzazione degli interventi di bonifica di cui all'articolo 242 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
-
Gli impianti connessi alla messa in sicurezza d’emergenza, poiché afferenti a specifica normativa settoriale e caratterizzati da un esercizio limitato alla durata dell’intervento di bonifica/messa in sicurezza.
Ne consegue che un’impresa
rientrante nel campo di applicazione dell’AUA che abbia la necessità di
acquisire i titoli autorizzativi indicati all’art 3 comma 1 del DPR 59/2013 deve
presentare al SUAP del Comune ove ricade territorialmente l’impianto apposita
istanza, compilando il modulo di domanda (modulo AUA fax simile o modulo messo
a disposizione dai singoli SUAP) sia nella parte dedicata alla raccolta dei
dati anagrafici e di impianto che nella parte costituente le schede specifiche
per ogni tipologia di autorizzazione richiesta, allegando la documentazione
tecnica richiesta.
Vista la specificità di alcune norme
regionali (vedasi il RR n. 26/2013 e il RR n. 26/2011), il proponente dovrà,
qualora richiesto dall’Autorità competente e dai soggetti competenti in materia
ambientale, integrare la documentazione tecnica di tipo relazionale e grafica
indicata negli elenchi relativi alle specifiche schede del modello di AUA.
La domanda di AUA è presentata
dal “gestore” dell’impianto/attività al SUAP del Comune competente (territorio
in cui insiste lo stabilimento) per via telematica.
Lì dove a firmare digitalmente
l’istanza ed a trasmetterla sia il “referente” AUA e non il “Gestore”, è essenziale,
ai fini della ricevibilità della domanda, anche la presenza della procura
speciale, in formato pdf/a, che parimenti deve essere firmata digitalmente.
Fatti salvi i documenti che non
andrebbero firmati in caso di supporto cartaceo (es. schede tecniche, documenti
di riconoscimento), tutti i modelli predisposti e compilati, unitamente ai
relativi allegati, dovranno essere in formato pdf/a e firmati digitalmente.
Per quanto concerne la
documentazione tecnica, questa dovrà essere timbrata, firmata su supporto
cartaceo dal tecnico abilitato, scansionata in formato pdf/a e firmata
digitalmente, ovvero accompagnata da una dichiarazione resa dal tecnico
redattore di conformità all’originale analogico in propria custodia,
accompagnata dal documento di riconoscimento del dichiarante;
La collezione di files che
compongono la pratica può essere raggruppata e trasmessa anche in un unico file
compresso, secondo il formato “zip o rar”.
Si rappresenta l’esigenza che i
nomi dei files corrispondano al loro contenuto (es. “istanza”, “planimetria” o “relazione
tecnica”).
Validità dell’AUA: L’autorizzazione unica
ambientale ha durata pari a 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di
rilascio, da richiedere alla scadenza con apposita istanza di rinnovo.